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Civilisti a Milano



Nicola Verri

Ha maturato esperienza prevalentemente nella consulenza alle imprese ed in materia locatizia e condominiale, occupandosi anche di privacy e di compliance aziendale.

Lingue: inglese

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Civilisti a Milano

Assemblea condominiale in video conferenza

2020-11-27 15:27

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Con il consenso della maggioranza dei condomini

Per effetto della pandemia, il legislatore ha consentito di tenere l’assemblea condominiale in modalità di video conferenza. Infatti, il D.L. n. 104/2020 convertito in L. n. 126/2020 ha modificato l’art. 66 disp. att. al c.c.

L’amministratore deve indicare, nell’avviso di convocazione, la piattaforma elettronica individuata per l’intervento in assemblea. Da parte del condomino si presuppone che sia in possesso di adeguati sistemi informatici, dotati quantomeno di webcam e telefono, come gli smart phones.


La piattaforma elettronica deve contemplare un sistema bidirezionale interattivo, con possibilità di visionare i documenti in streaming ed assicurare la discussione e la votazione simultanea.


Diverso aspetto è la facoltà, ulteriormente concessa al condomino, di partecipare da remoto all’assemblea indetta normalmente, ove ottenga il consenso della maggioranza dei condomini, se tale facoltà non fosse già contemplata dal regolamento condominiale.


Nei primi commenti di dottrina, si osserva che il consenso vale solo per quella assemblea e, quindi, non semplifica effettivamente la partecipazione alle assemblee condominiali a distanza, perché, per ogni assemblea, dovrà essere ripetuta la richiesta agli altri condomini di consenso alla partecipazione in video conferenza.


Inoltre, criticando l’approssimazione del legislatore, viene puntualizzato che “maggioranza dei condomini” significa, alla lettera, la maggioranza dei partecipanti al condominio, calcolata con riguardo all’elemento individuale, indipendentemente dalla quota di millesimi di proprietà. Si può ipotizzare accada, peraltro, che la maggioranza delle persone dei condomini, che consente alla partecipazione alla riunione mediante strumenti di telecomunicazione, non raggiunga contemporaneamente (semmai per l’ostilità che a tali modalità oppongano i restanti condomini) la frazione di valore dell’edificio, comunque, occorrente per la validità della costituzione dell’assemblea, ai sensi dell’art. 1136 c.c., con la conseguenza di possibili impugnazioni del verbale.



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