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Civilisti a Milano



Nicola Verri

Ha maturato esperienza prevalentemente nella consulenza alle imprese ed in materia locatizia e condominiale, occupandosi anche di privacy e di compliance aziendale.

Lingue: inglese

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Esecuzione su beni indivisi

2024-09-30 15:03

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Esecuzione forzata, comunione, esecuzione-beni-indivisi,

1.-       Avviso ai comproprietari


L’avviso ai comproprietari (art. 599 c.p.c. e 180 disp. attuazione c.p.c.) è posteriore al pignoramento del bene indiviso, in quanto deve indicare gli estremi del pignoramento e l’indicazione del bene pignorato.


Può essere notificato congiuntamente all’invito a comparire all’udienza davanti al giudice (art. 600 c.p.c.).


Pertanto, potrebbe giungere ai comproprietari, direttamente in un unico atto, l’avviso di avvenuto pignoramento dei beni sottoposti a espropriazione, con contestuale invito a comparire alla data fissata di udienza davanti al giudice.


 


2.-       Modalità esecuzione sui beni indivisi


Al giudice dell’esecuzione è dato il compito di determinare le modalità di espropriazione della quota indivisa sottoposta a pignoramento.


─         Stante il testo dell’art. 600 c.p.c., la prima opzione è la separazione in natura della quota: per esempio, nel caso di una biblioteca in comunione ereditaria, la quota in natura sarebbe rappresentata dall’assegnazione di alcuni dei libri della biblioteca alla quota dell'erede pignorato.


La quota a lui spettante, da separare dal resto, secondo parte della dottrina, deve essere stabilita di comune accordo dai comproprietari, incluso chi ha subito il pignoramento. A tal fine deve essere ritenuto dal giudice probabile che la vendita avvenga con ricavo di somma almeno pari al valore della quota.


─         Quando non è possibile la separazione in natura, il giudice dell’esecuzione può ordinare la vendita della quota del bene: ossia l’acquirente entrerebbe al posto del coerede pignorato nella sua quota indivisa del bene. Qualora sia improbabile l'interesse di alcun acquirente di divenire comproprietario per una quota, è difficile che il giudice opti per la vendita della quota, e, quindi, l’alternativa è la divisione.


─         Se dovesse procedere alla divisione (del solo bene indiviso pignorato), si apre un procedimento ordinario di cognizione e l’esecuzione è sospesa finché sulla divisione non sia intervenuto un accordo tra le parti o pronunciata una sentenza di divisione.


Secondo anche la legge, la prima soluzione è la separazione in natura della quota del debitore all’interno del bene indiviso pignorato.




3.-       Dell’esecuzione su biblioteca


Circa l’ipotesi che una biblioteca venga smembrata, dal punto di vista giuridico, il principio normativo in materia di universalità di mobili, art. 816 c.c., la c.d. “universitas iuris”, è che nell’universalità di mobili ossia nella pluralità di cose, aventi destinazione unitaria, le singole cose componenti l’universalità possono formare oggetto di separati atti e rapporti giuridici, e dunque un insieme di beni può essere sempre diviso, salvo si tratti di cose che, se divise, cesserebbero di servire all’uso cui sono destinate (art. 1112 c.c.).


La individuazione di beni indivisibili per legge è contenuta in alcune norme in tema di divisione ereditaria a proposito degli immobili che non siano comodamente divisibili o il cui frazionamento recherebbe pregiudizio alla pubblica economia o all’igiene (art. 720-722 c.c.) e, in tema di condominio di immobili le parti comuni di un edificio (art. 1119 c.c.).


Nello specifico delle biblioteche, l’art. 727 c.c., secondo comma, sempre disposizione riguardante divisioni di comunioni ereditarie, espressamente dispone che “si deve evitare, per quanto possibile il frazionamento delle biblioteche, gallerie e collezioni che hanno un’importanza storica, scientifica o artistica”. Per l’applicazione di questa disposizione, bisogna che la biblioteca, oggetto di pignoramento, abbia la certificazione di tale importanza, che va individuata in senso obiettivo in relazione agli interessi della cultura e della scienza ufficiale [De Cesare, Gaeta, La divisione giudiziale, in Rescigno (a cura di), Successioni e donazioni, II, Padova, 1994, 50], non trovando così applicazione per i ricordi ed i cimeli di famiglia il cui interesse storico resti nell'ambito del nucleo familiare (Burdese, La divisione ereditaria, in Tratt. Vassalli, Torino, 1980, 179).


L’altra situazione, invocabile per evitare la divisione, è quella prevista dall’art. 720 c.c. ed è quella della non comoda divisibilità del bene1.


La norma dell’art. 720 c.c. si riferisce a beni immobili e ci si è chiesti se il criterio della “non comoda” divisibilità possa applicarsi anche ai beni mobili. Si ritiene che l’art. 720 c.c. si applica anche ai beni mobili e anche alle universalità di mobili (cfr. Cass. n. 831/1976: “l’ipotesi dello scioglimento della comunione in ordine a beni mobili di non comoda divisibilità può essere ricondotta in via d’interpretazione estensiva sulla fattispecie dell’art. 720 c.c.”).


Se è astrattamente possibile applicare l’art. 720 c.c. anche alla pluralità di beni mobili, è difficile che siano presenti quei connotati che rendono “non comodamente divisibili”. Infatti, secondo orientamento consolidato della Suprema Corte in tema di immobili, la non comoda divisibilità postula: “sotto l’aspetto strutturale, che il frazionamento del bene non sia attuabile mediante determinazione di quote concrete suscettibili di autonomo e libero godimento, che non possono formarsi senza fronteggiare problemi tecnici eccessivamente costosi e, sotto l’aspetto economico-funzionale che la divisione incide sull’originaria destinazione del bene, comporta un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote rapportate proporzionalmente al valore dell’intero”. (cfr. Cass. n. 11333/2014).


La non comoda divisibilità (di un immobile) integrando un’eccezione al diritto potestativo di ciascun partecipante alla comunione di conseguire i beni in natura, può ritenersi legittimamente praticabile solo quando risulti rigorosamente accertata la ricorrenza dei suoi presupposti, costituiti dalla irrealizzabilità del frazionamento dell’immobile, o della sua realizzabilità a pena di notevole deprezzamento, o dalla impossibilità di formare in concreto porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazione eccessivi”. (Cass. n. 4088/2012; Cass. n. 25332/2011; Cass. n. 3635/2007; Cass. n. 12106/2007).


Come si ricava, il concetto di non comoda divisibilità sarebbe difficile da affermare nel caso di comunione di una pluralità di oggetti, quali i libri, salvo il caso, legislativamente disciplinato dall’art. 727 c.c.. delle collezioni e biblioteche, sopra commentato.




4.-       Peculiarità dell’esecuzione sui beni indivisi per comunione ereditaria


Nel caso di espropriazione di quota di una universitas iuris (ad esempio di un’eredità), la Corte di Cassazione, adeguandosi alle posizioni espresse sia in dottrina che nella giurisprudenza di merito, ha ritenuto che sia “possibile l’espropriazione forzata dell’intera quota, spettante ad un compartecipe dei beni compresi in una comunione, di qualunque tipo essa sia, ma non invece l’espropriazione forzata della quota di un singolo bene immobile indiviso, quando la massa in comune comprenda più beni della stessa specie”. In applicazione di tali principi, osserva un autore, “è legittimo il pignoramento con cui il creditore sottoponga ad esecuzione la quota della comunione ereditaria che risulterà di spettanza del debitore, mentre è illegittimo il pignoramento con cui venga sottoposta ad esecuzione la quota indivisa di uno dei beni facente parte di una più ampia massa comune. La ratio di tale indicazione deve ravvisarsi nel fatto che in sede di divisione al debitore potrebbe essere attribuito un bene diverso rispetto a quello individuato dal creditore con l’inevitabile conseguenza che la procedura esecutiva nel frattempo instaurata dovrebbe essere dichiarata improcedibile per inesistenza del suo oggetto. Ciò significa allora che, ove debba essere pignorato un solo bene facente parte di una comunione ereditaria più ampia, il creditore, prima di dare inizio alla esecuzione forzata, ha l’onere di promuovere, in via surrogatoria, la divisione dei beni comuni al debitore ed ai terzi, onde ottenere l’individuazione preventiva di quelli che in concreto possono essere sottoposti ad espropriazione” (cfr. A. Soldi, Manuale dell’esecuzione forzata, pag. 827 seg.).


 


1          La norma dell’art. 720 c.c. sulle divisioni ereditarie, si applica anche alle divisioni ordinarie, per il rinvio dell’art. 1116 c.c.: cfr. Miraglia, La divisione ereditaria, Padova 2006, pag. 208; Cass. n. 2100/2004: “È risaputo che le disposizioni contenute nell’art. 720 c.c. concernente la divisione di beni immobili non divisibili caduti in comunione ereditaria, si applicano anche allo scioglimento di ogni altro tipo di comunione”.



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